(allegato-art. 2.14)
                            ARTICOLO 2.14 
 
         Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali 
 
  1. Le Parti mettono  in  atto  i  loro  impegni  sulle  misure  non
tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli  impegni
fissati negli allegati da 2-B a 2-E. 
  2. Tre anni dopo l'entrata in vigore  del  presente  accordo  e  su
richiesta di una di esse, le Parti si  consultano  per  esaminare  la
possibilita' di estendere la portata dei loro  impegni  sulle  misure
non tariffarie settoriali relative alle merci.