ARTICOLO 2.14 Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali 1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilita' di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.