ARTICOLO 10.31 Eccezioni 1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o ai principi della moralita' corrente.