(allegato-art. 10.31)
                           ARTICOLO 10.31 
 
                              Eccezioni 
 
  1. L'Unione europea e la Corea possono prevedere limitate eccezioni
alla protezione dei disegni e dei modelli, purche' tali eccezioni non
siano in irragionevole contrasto  con  il  normale  sfruttamento  dei
disegni  e  dei  modelli  protetti  e  non  pregiudichino   in   modo
ingiustificato i legittimi  interessi  del  titolare  del  disegno  o
modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 
  2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non  copre  i
disegni o i  modelli  dettati  essenzialmente  da  considerazioni  di
carattere tecnico o funzionale 
  3. Non e'  protetto  un  disegno  o  modello  contrario  all'ordine
pubblico o ai principi della moralita' corrente.