(allegato-art. 10.35)
                           ARTICOLO 10.35 
 
Proroga della durata  dei  diritti  conferiti  dalla  protezione  dei
                              brevetti 
 
  1. Le Parti riconoscono che i prodotti farmaceutici15 e i  prodotti
fitosanitari16 protetti da un brevetto nei rispettivi territori  sono
soggetti a  una  procedura  di  autorizzazione  amministrativa  o  di
registrazione prima di essere immessi sui loro mercati. 
  2. Le Parti dispongono, su richiesta del titolare del brevetto,  la
proroga della durata  dei  diritti  conferiti  dalla  protezione  del
brevetto per compensare il  titolare  del  brevetto  della  riduzione
della  durata  effettiva  del   brevetto   conseguente   alla   prima
autorizzazione all'immissione del prodotto sui rispettivi mercati. La
proroga della  durata  dei  diritti  conferiti  dalla  protezione  di
brevetti non puo' eccedere i cinque anni17 . 
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     15 Come definiti  nell'allegato  2-D  (Prodotti  farmaceutici  e
dispositivi medici). 
     16 I prodotti fitosanitari, nella forma in cui  sono  consegnati
all'utilizzatore, sono costituiti da o  contengono  sostanze  attive,
fitoprotettori o sinergizzanti e sono destinati a  uno  dei  seguenti
usi: 
    a) proteggere i vegetali o  i  prodotti  vegetali  da  tutti  gli
organismi nocivi o prevenirne gli effetti, tranne se questi  prodotti
sono considerati come utilizzati principalmente per ragioni di igiene
piu' che di protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali; 
    b) influire sui processi  vitali  dei  vegetali,  senza  peraltro
fungere da fertilizzanti (ad esempio, i regolatori di crescita); 
    c) conservare i prodotti vegetali,  sempreche'  tali  sostanze  o
prodotti non siano disciplinati da disposizioni speciali  dell'Unione
europea in materia di conservanti; 
    d) eliminare i vegetali o  le  parti  di  vegetali  indesiderati,
escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul  suolo  o
nell'acqua per proteggere i vegetali; o 
    e) frenare o evitare un indesiderato accrescimento dei  vegetali,
escluse le alghe, a meno che i prodotti siano applicati sul  suolo  o
nell'acqua per proteggere i vegetali. 
     17 Senza pregiudizio di un'eventuale proroga per uso pediatrico,
se prevista dalle Parti.