(allegato-art. 10.37)
                           ARTICOLO 10.37 
 
Protezione  dei  dati  comunicati  per   ottenere   un'autorizzazione
        all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari 
 
  1. Le Parti stabiliscono i  requisiti  di  sicurezza  ed  efficacia
prima  di  autorizzare  l'immissione   in   commercio   di   prodotti
fitosanitari nei rispettivi mercati. 
  2. Le Parti dispongono che i test,  gli  studi  o  le  informazioni
presentati  per  la  prima  volta  da  un  richiedente  per  ottenere
un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   un   prodotto
fitosanitario  non  siano  utilizzati  da  terzi  o  dalle  autorita'
interessate  a  profitto  di  un'altra  persona  mirante  a  ottenere
un'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   di   un   prodotto
fitosanitario, a meno che il primo  richiedente  abbia  dato  il  suo
esplicito consenso all'utilizzazione di tali dati. Tale protezione e'
di seguito denominata "protezione dei dati". 
  3. Il periodo di protezione dei  dati  dovrebbe  essere  di  almeno
dieci  anni  decorrenti  dalla  data   della   prima   autorizzazione
all'immissione in commercio nelle rispettive Parti.