ARTICOLO 10.46 Misure provvisorie e cautelari 1. Le Parti dispongono che le autorita' giudiziarie possano, su richiesta del ricorrente, emettere un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprieta' intellettuale, o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove cio' sia previsto dalla legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa nei confronti di un intermediario20 i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi o le indicazioni geografiche. 2. Un'ingiunzione interlocutoria puo' inoltre essere emessa per disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto di proprieta' intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali. 3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, le Parti dispongono che, qualora il ricorrente faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento dei danni, l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. --------- 20 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da intendersi secondo il significato che gli e' attribuito nella legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o distribuisca merci oggetto di violazione di un diritto e, se del caso, i fornitori di servizi in linea.