(allegato-art. 10.46)
                           ARTICOLO 10.46 
 
                   Misure provvisorie e cautelari 
 
  1. Le Parti dispongono che le  autorita'  giudiziarie  possano,  su
richiesta  del  ricorrente,  emettere  un'ingiunzione  interlocutoria
volta a prevenire qualsiasi violazione imminente  di  un  diritto  di
proprieta'  intellettuale,  o  a  vietare,  a  titolo  provvisorio  e
imponendo  se  del  caso  il  pagamento  di   una   pena   pecuniaria
suscettibile  di  essere  reiterata  ove  cio'  sia  previsto   dalla
legislazione nazionale, il proseguimento delle presunte violazioni di
tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta  alla
costituzione di garanzie finalizzate ad  assicurare  il  risarcimento
del titolare in caso di accertamento della violazione. Un'ingiunzione
interlocutoria  puo'  inoltre  essere  emessa  nei  confronti  di  un
intermediario20 i cui servizi siano utilizzati da terzi  per  violare
il diritto d'autore, i diritti connessi, i marchi  o  le  indicazioni
geografiche. 
  2. Un'ingiunzione interlocutoria puo'  inoltre  essere  emessa  per
disporre il sequestro delle merci sospettate di ledere un diritto  di
proprieta'  intellettuale  in  modo  da  impedirne  l'ingresso  o  la
circolazione nei circuiti commerciali. 
  3. Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale,  le  Parti
dispongono che, qualora il ricorrente faccia  valere  l'esistenza  di
circostanze che potrebbero compromettere il risarcimento  dei  danni,
l'autorita' giudiziaria possa ordinare il sequestro  conservativo  di
beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso
il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. 
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     20 Ai fini di questo paragrafo, il termine "intermediario" e' da
intendersi  secondo  il  significato  che  gli  e'  attribuito  nella
legislazione di ciascuna delle Parti, ma comprende chiunque procuri o
distribuisca merci oggetto di violazione di  un  diritto  e,  se  del
caso, i fornitori di servizi in linea.