(allegato-art. 10.49)
                           ARTICOLO 10.49 
 
                         Misure alternative 
 
  La Parti possono stabilire che, nei casi opportuni e  su  richiesta
del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure  di  cui  agli
articoli 10.47 o  10.48,  l'autorita'  giudiziaria  competente  possa
ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario  in
luogo dell'applicazione delle misure di cui  agli  articoli  10.47  o
10.48 qualora tale soggetto abbia agito in modo  non  intenzionale  e
senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure  gli  causerebbe  un
danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario  della  parte  lesa
sembri ragionevolmente soddisfacente.