ARTICOLO 2.16 Comitato per il commercio di merci 1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce su richiesta di una Parte o del comitato per il commercio per esaminare ogni questione attinente al presente capo ed e' composto di rappresentanti delle Parti. 2. Il comitato ha le seguenti funzioni: a) promuovere il commercio delle merci tra le Parti, anche per mezzo di consultazioni sull'accelerazione e sull'estensione della soppressione dei dazi e sull'estensione della portata degli impegni sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e se del caso su altre questioni; b) esaminare le misure tariffarie e non tariffarie relative al commercio delle merci tra le Parti e, se del caso, sottoporre tali questioni all'esame del comitato per il commercio, qualora tali funzioni non siano state affidate ai corrispondenti gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro).