(allegato-art. 2.16)
                            ARTICOLO 2.16 
 
                 Comitato per il commercio di merci 
 
  1. Il comitato per il commercio di merci, istituito in applicazione
dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), si riunisce
su richiesta di una  Parte  o  del  comitato  per  il  commercio  per
esaminare ogni questione attinente al presente capo ed e' composto di
rappresentanti delle Parti. 
  2. Il comitato ha le seguenti funzioni: 
  a) promuovere il commercio delle merci  tra  le  Parti,  anche  per
mezzo di consultazioni  sull'accelerazione  e  sull'estensione  della
soppressione dei dazi e sull'estensione della portata  degli  impegni
sulle misure non tariffarie previste dal presente accordo, e  se  del
caso su altre questioni; 
  b) esaminare le misure tariffarie  e  non  tariffarie  relative  al
commercio delle merci tra le Parti e, se del  caso,  sottoporre  tali
questioni all'esame del comitato per il commercio, 
  qualora tali funzioni non siano state  affidate  ai  corrispondenti
gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo  15.3,  paragrafo  1
(Gruppi di lavoro).