(allegato-art. 10.52)
                           ARTICOLO 10.52 
 
              Pubblicazione delle decisioni giudiziarie 
 
  Le Parti dispongono che, in  caso  di  violazione  dei  diritti  di
proprieta'   intellettuale,   l'autorita'   giudiziaria   possa,   se
opportuno,  ordinare,  su  richiesta  del  ricorrente   e   a   spese
dell'autore della violazione, misure  adeguate  per  la  divulgazione
delle  informazioni  concernenti  la  decisione,  comprese   la   sua
affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.  Ciascuna
delle  Parti  puo'  prevedere  ulteriori   misure   di   pubblicita',
appropriate alle circostanze particolari, compresa la  pubblicita'  a
grande diffusione.