ARTICOLO 10.52 Pubblicazione delle decisioni giudiziarie Le Parti dispongono che, in caso di violazione dei diritti di proprieta' intellettuale, l'autorita' giudiziaria possa, se opportuno, ordinare, su richiesta del ricorrente e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, comprese la sua affissione e la sua pubblicazione integrale o per estratto. Ciascuna delle Parti puo' prevedere ulteriori misure di pubblicita', appropriate alle circostanze particolari, compresa la pubblicita' a grande diffusione.