(allegato-art. 10.56)
                           ARTICOLO 10.56 
 
              Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
  1.  Le  Parti  adottano,  nel  rispetto  dei  rispettivi   principi
giuridici,   le   disposizioni   necessarie    per    stabilire    la
responsabilita'  delle  persone  giuridiche  per  i  reati   di   cui
all'articolo 10.54. 
  2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della  responsabilita'
penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.