ARTICOLO 10.56 Responsabilita' delle persone giuridiche 1. Le Parti adottano, nel rispetto dei rispettivi principi giuridici, le disposizioni necessarie per stabilire la responsabilita' delle persone giuridiche per i reati di cui all'articolo 10.54. 2. Tale responsabilita' e' senza pregiudizio della responsabilita' penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.