(allegato-art. 10.58)
                           ARTICOLO 10.58 
 
                              Sequestro 
 
  Nel caso dei reati di cui all'articolo 10.54, le  Parti  dispongono
che le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di  ordinare
il  sequestro  delle  merci  per  le  quali  esista  il  sospetto  di
contraffazione del marchio o di usurpazione del diritto d'autore, dei
materiali e degli strumenti utilizzati prevalentemente per commettere
il presunto reato, delle prove documentali relative al presunto reato
e di qualsiasi bene patrimoniale derivato od ottenuto direttamente  o
indirettamente dall'attivita'  che  viola  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale.