(allegato-art. 10.60)
                           ARTICOLO 10.60 
 
                              Confisca 
 
  1. Per i reati di cui all'articolo 10.54, le Parti  dispongono  che
le rispettive autorita' competenti abbiano il potere di  ordinare  la
confisca  e/o  la  distruzione  delle  merci  il  cui   marchio   sia
contraffatto  e  delle  merci  prodotte  in  violazione  del  diritto
d'autore, dei materiali e degli strumenti utilizzati  prevalentemente
per produrre tali merci e di qualsiasi bene patrimoniale derivato  od
ottenuto direttamente o indirettamente  dall'attivita'  che  viola  i
diritti di proprieta' intellettuale. 
  2. Le Parti dispongono che le merci il cui marchio sia contraffatto
e le merci prodotte in violazione del diritto d'autore che sono state
confiscate  in  applicazione  del  presente  articolo,  se  non  sono
distrutte, siano ritirate dai circuiti commerciali, a condizione  che
non siano pericolose per la salute e la sicurezza delle persone. 
  3. Le Parti dispongono inoltre che la  confisca  e  la  distruzione
previste  dal  presente  articolo  avvengano  senza  alcun  tipo   di
indennizzo del convenuto. 
  4.  Le  Parti  possono  disporre  che   le   rispettive   autorita'
giudiziarie abbiano  il  potere  di  ordinare  la  confisca  di  beni
patrimoniali il cui valore corrisponda a quello dei beni patrimoniali
derivati od ottenuti direttamente o indirettamente dall'attivita' che
viola i diritti di proprieta' intellettuale.