(allegato-art. 10.64)
                           ARTICOLO 10.64 
 
Responsabilita' dei fornitori di  servizi  in  linea:  memorizzazione
                       temporanea ("caching") 
 
  1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della  societa'
dell'informazione  consistente  nel  trasmettere,  su  una  rete   di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del  servizio,
il  fornitore  di  tale   servizio   non   sia   responsabile   della
memorizzazione  automatica,   intermedia   e   temporanea   di   tali
informazioni effettuata al solo scopo di  rendere  piu'  efficace  il
successivo  inoltro  ad  altri  destinatari  a  loro   richiesta,   a
condizione che egli: 
  a) non modifichi le informazioni; 
  b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 
  c) si conformi alle  norme  di  aggiornamento  delle  informazioni,
indicate in  un  modo  ampiamente  riconosciuto  e  utilizzate  dalle
imprese del settore; 
  d) non interferisca  con  l'uso  lecito  di  tecnologia  ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati  sull'impiego
dell'informazione; e 
  e)  agisca  prontamente  per  rimuovere  le  informazioni  che   ha
memorizzato,  o  per  disabilitarne  l'accesso,  non   appena   venga
effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine
della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle
informazioni   e'   stato   disabilitato   oppure   che   un   organo
giurisdizionale o  un'autorita'  amministrativa  ne  ha  disposto  la
rimozione o la disabilitazione dell'accesso. 
  2. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un  organo
giurisdizionale   o   un'autorita'   amministrativa,   secondo    gli
ordinamenti  delle  Parti,  imponga  al  fornitore  del  servizio  di
impedire o porre fine a una violazione.