(allegato-art. 10.69)
                           ARTICOLO 10.69 
 
                            Cooperazione 
 
  1.  Le  Parti  convengono  di  cooperare  al   fine   di   favorire
l'adempimento degli impegni e degli obblighi di cui al presente capo.
La cooperazione riguarda, tra l'altro, le seguenti attivita': 
  a) lo scambio di informazioni  sul  quadro  giuridico  relativo  ai
diritti  di  proprieta'  intellettuale  e  le  pertinenti  regole  di
protezione ed esecuzione; lo scambio  di  esperienze  sull'evoluzione
legislativa; 
  b) lo scambio di esperienze sul rispetto dei diritti di  proprieta'
intellettuale; 
  c) lo scambio di esperienze sulle attivita' di repressione svolte a
livello centrale e periferico dalle autorita' doganali,  dalle  forze
di  polizia  e  dagli  organi   amministrativi   e   giudiziari;   il
coordinamento  volto   a   prevenire   le   esportazioni   di   merci
contraffatte, anche con altri paesi; 
  d) il rafforzamento delle capacita'; 
  e) la promozione e la diffusione di  informazioni  sui  diritti  di
proprieta' intellettuale, in particolare tra gli operatori  economici
e nella societa' civile; la promozione  della  sensibilizzazione  dei
consumatori e dei titolari di diritti. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dal  paragrafo  1   e   a   suo
completamento, l'Unione europea e la Corea convengono di stabilire  e
mantenere  un  dialogo  efficace  sulle   questioni   relative   alla
proprieta' intellettuale  per  affrontare  questioni  attinenti  alla
protezione e al rispetto  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale
oggetto del presente capo e ogni altra questione pertinente.