ARTICOLO 11.1 Principi 1. Le Parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza cosi' da evitare che i vantaggi della liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da pratiche commerciali o da operazioni anticoncorrenziali. 2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori un'ampia legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e gli abusi di posizione dominante di una o piu' imprese e di controllare efficacemente le concentrazioni tra imprese. 3. Le Parti convengono che sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo le pratiche restrittive della concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse incidano sugli scambi tra le Parti: a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concertate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; c) le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante nell'intero territorio o in una parte considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte. --------- 1 L'applicazione di questo articolo alle pratiche concertate avviene in conformita' della legislazione in materia di concorrenza di ciascuna Parte.