(allegato-art. 11.1)
                            ARTICOLO 11.1 
 
                              Principi 
 
  1. Le Parti riconoscono l'importanza di una  concorrenza  libera  e
senza distorsioni nelle  loro  relazioni  commerciali.  Le  Parti  si
impegnano ad applicare le rispettive leggi in materia di  concorrenza
cosi' da evitare che i vantaggi della liberalizzazione  degli  scambi
di merci e servizi e dello stabilimento siano vanificati da  pratiche
commerciali o da operazioni anticoncorrenziali. 
  2. Le Parti mantengono in vigore nei rispettivi territori  un'ampia
legislazione in materia di concorrenza che permetta di contrastare in
modo efficace gli accordi restrittivi, le pratiche concertate1 e  gli
abusi di posizione dominante di una o piu' imprese e  di  controllare
efficacemente le concentrazioni tra imprese. 
  3. Le Parti convengono  che  sono  incompatibili  con  il  corretto
funzionamento del presente  accordo  le  pratiche  restrittive  della
concorrenza di seguito elencate, se e in quanto esse  incidano  sugli
scambi tra le Parti: 
  a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese
e le pratiche concertate che abbiano per oggetto  o  per  effetto  di
impedire, restringere o falsare la concorrenza nell'intero territorio
o in una parte considerevole del  territorio  dell'una  o  dell'altra
Parte; 
  b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di  una
posizione  dominante  nell'intero   territorio   o   in   una   parte
considerevole del territorio dell'una o dell'altra Parte; 
  c)  le  concentrazioni  tra  imprese  che  ostacolano   in   misura
significativa una concorrenza effettiva, in particolare  per  effetto
della creazione  o  del  rafforzamento  di  una  posizione  dominante
nell'intero territorio o in una parte  considerevole  del  territorio
dell'una o dell'altra Parte. 
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     1 L'applicazione di questo  articolo  alle  pratiche  concertate
avviene in conformita' della legislazione in materia  di  concorrenza
di ciascuna Parte.