ARTICOLO 1.2 Definizioni generali Nel presente accordo s'intende per: le Parti: da una parte, l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Unione europea e i suoi Stati membri nelle rispettive sfere di competenza quali definite dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "la Parte UE") e, dall'altra, la Corea; l'accordo quadro: l'accordo quadro per il commercio e la cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 ottobre 1996, od ogni altro accordo che lo aggiorna, lo modifica o lo sostituisce; e l'accordo doganale: l'accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa tra la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, firmato a Bruxelles il 10 aprile 1997.