(allegato-art. 11.3)
                            ARTICOLO 11.3 
 
                             Attuazione 
 
  1. Le Parti conferiscono a una o piu' autorita', che dispongono  di
mezzi adeguati a tale scopo, la responsabilita'  dell'attuazione  del
diritto della concorrenza di cui all'articolo 11.2. 
  2. Le Parti riconoscono l'importanza  di  applicare  le  rispettive
legislazioni in materia di concorrenza in modo trasparente, opportuno
e  non  discriminatorio,  nel   rispetto   dei   principi   d'equita'
procedurale e dei diritti della difesa delle parti interessate. 
  3. Su richiesta di una delle  Parti,  l'altra  Parte  mette  a  sua
disposizione le informazioni  pubbliche  concernenti  le  misure  che
adotta per assicurare il rispetto del diritto della concorrenza e  le
norme relative agli obblighi di cui alla presente sezione.