(allegato-art. 11.4)
                            ARTICOLO 11.4 
 
Imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali (2)  o
                          diritti esclusivi 
 
  1. Per quanto concerne le imprese pubbliche e le imprese  cui  sono
stati concessi diritti speciali o esclusivi: 
  a) nessuna delle Parti adotta o mantiene in vigore misure contrarie
ai principi di cui all'articolo 11.1; 
  b) le Parti dispongono che tali imprese siano soggette  alle  norme
in materia di concorrenza di cui all'articolo 11.2, 
  se e in quanto l'applicazione di tali principi e norme  in  materia
di concorrenza non ostacoli, di diritto o di fatto, l'esecuzione  dei
compiti specifici ad esse assegnati. 
  2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte  crei
o  mantenga  un'impresa  pubblica,  attribuisca  a  imprese   diritti
speciali o esclusivi o mantenga tali diritti. 
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     2 Una Parte concede diritti speciali quando designa, o ne limita
il numero a due o piu', le imprese  autorizzate  a  fornire  merci  o
servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali  e  non
discriminatori, o  conferisce  a  certe  imprese  vantaggi  legali  o
regolamentari che influenzano in modo sostanziale la capacita'  delle
altre imprese di fornire le stesse merci o gli stessi servizi.