(allegato-art. 11.9)
                            ARTICOLO 11.9 
 
                              Principi 
 
  Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al  fine  di
riparare o eliminare, con l'applicazione della loro  legislazione  in
materia di concorrenza o con qualsiasi altro  mezzo,  le  distorsioni
della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse
influiscono sugli scambi internazionali,  e  per  impedire  che  tali
situazioni si producano.