ARTICOLO 11.9 Principi Le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile al fine di riparare o eliminare, con l'applicazione della loro legislazione in materia di concorrenza o con qualsiasi altro mezzo, le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni, nella misura in cui esse influiscono sugli scambi internazionali, e per impedire che tali situazioni si producano.