ARTICOLO 3.2 Condizioni e limitazioni 1. Una Parte notifica per iscritto all'altra Parte l'apertura di un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il piu' presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura. 2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto a seguito di un'inchiesta delle sue autorita' competenti in conformita' degli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1A dell'accordo dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di salvaguardia") e a tale scopo gli articoli 3 e 4.2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, mutatis mutandis. 3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la Parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo 4.2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia e' integrato nel presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. 4. Le Parti provvedono a che le rispettive autorita' competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura. 5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale: a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento; b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo puo' tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorita' competenti della Parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento e che esistono prove del fatto che l'industria procede all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni; c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell'altra Parte. 6. Quando una Parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.