(allegato-art. 3.2)
                            ARTICOLO 3.2 
 
                      Condizioni e limitazioni 
 
  1. Una Parte notifica per iscritto all'altra  Parte  l'apertura  di
un'inchiesta ai sensi del paragrafo 2 e si consulta con essa il  piu'
presto  possibile  prima   dell'applicazione   di   una   misura   di
salvaguardia bilaterale, al  fine  di  procedere  a  un  esame  delle
informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno  scambio  di  opinioni
sulla misura. 
  2. Una Parte applica una misura di salvaguardia bilaterale soltanto
a  seguito  di  un'inchiesta  delle  sue  autorita'   competenti   in
conformita' degli articoli 3 e 4.2, lettera  c),  dell'accordo  sulle
misure  di  salvaguardia  contenuto  nell'allegato  1A   dell'accordo
dell'OMC (di seguito "l'accordo sulle misure di  salvaguardia")  e  a
tale scopo gli articoli 3  e  4.2,  lettera  c),  dell'accordo  sulle
misure di salvaguardia sono integrati nel presente accordo e ne fanno
parte, mutatis mutandis. 
  3. Nell'effettuare l'inchiesta di cui al paragrafo 2, la  Parte  si
conforma alle disposizioni dell'articolo 4.2, lettera a) dell'accordo
sulle misure di salvaguardia e a tale scopo l'articolo  4.2,  lettera
a), dell'accordo  sulle  misure  di  salvaguardia  e'  integrato  nel
presente accordo e ne fa parte, mutatis mutandis. 
  4. Le Parti provvedono a che  le  rispettive  autorita'  competenti
concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura. 
  5 Le Parti non applicano una misura di salvaguardia bilaterale: 
  a) se non nella misura e per il tempo  necessari  per  prevenire  o
riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento; 
  b) per un periodo superiore a due anni; tale periodo puo'  tuttavia
essere prorogato al massimo di due anni se  le  autorita'  competenti
della  Parte   importatrice   determinano,   secondo   le   procedure
specificate nel presente articolo, che la misura  continua  a  essere
necessaria per prevenire  o  riparare  un  grave  pregiudizio  e  per
facilitare  l'adeguamento  e  che  esistono  prove  del   fatto   che
l'industria procede all'adeguamento,  a  condizione  che  il  periodo
totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente  il
periodo di applicazione iniziale e  la  sua  proroga,  non  superi  i
quattro anni; 
  c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne  nei  casi  in
cui vi sia il consenso dell'altra Parte. 
  6. Quando una Parte cessa di applicare una misura  di  salvaguardia
bilaterale, l'aliquota del dazio doganale e' quella che,  secondo  la
tabella figurante nell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali),
sarebbe stata in vigore in assenza della misura.