(allegato-art. 11.12)
                           ARTICOLO 11.12 
 
                             Trasparenza 
 
  1.  Le  Parti  garantiscono  la  trasparenza  nel   settore   delle
sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle Parti comunica  annualmente
all'altra  Parte  l'importo  totale,  i  tipi  e   la   distribuzione
settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e  possono  influire
sugli scambi internazionali. Le  informazioni  comunicate  dovrebbero
riguardare l'obiettivo, la forma,  l'importo  o  il  bilancio  e,  se
possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato  o
da un'amministrazione pubblica. 
  2. Queste informazioni sono considerate fornite se  sono  trasmesse
all'altra Parte o se  sono  rese  disponibili  in  un  sito  Internet
accessibile  al  pubblico  entro  il  31  dicembre  dell'anno  civile
successivo. 
  3.  Su  richiesta  di  una  delle  Parti,  l'altra  Parte  fornisce
ulteriori informazioni su  ogni  regime  di  sovvenzione  o  su  casi
particolari di  sovvenzione  specifica.  Le  Parti  scambiano  queste
informazioni tenendo conto dei  limiti  imposti  dagli  obblighi  del
segreto professionale e d'impresa.