ARTICOLO 11.12 Trasparenza 1. Le Parti garantiscono la trasparenza nel settore delle sovvenzioni. A tale scopo, ciascuna delle Parti comunica annualmente all'altra Parte l'importo totale, i tipi e la distribuzione settoriale delle sovvenzioni che sono specifiche e possono influire sugli scambi internazionali. Le informazioni comunicate dovrebbero riguardare l'obiettivo, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il beneficiario della sovvenzione concessa da uno Stato o da un'amministrazione pubblica. 2. Queste informazioni sono considerate fornite se sono trasmesse all'altra Parte o se sono rese disponibili in un sito Internet accessibile al pubblico entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo. 3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce ulteriori informazioni su ogni regime di sovvenzione o su casi particolari di sovvenzione specifica. Le Parti scambiano queste informazioni tenendo conto dei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa.