(allegato-art. 12.5)
                            ARTICOLO 12.5 
 
                     Procedimenti amministrativi 
 
  Al fine di amministrare in modo coerente, imparziale e  ragionevole
tutte  le  misure  di  applicazione  generale   che   possono   avere
un'incidenza sulle questioni oggetto del presente  accordo,  ciascuna
delle Parti, quando applica tali misure a particolari persone, beni o
servizi dell'altra Parte in casi specifici: 
  a) si adopera per inviare alle persone interessate dell'altra Parte
che sono direttamente  coinvolte  in  un  procedimento  un  preavviso
ragionevole, secondo le rispettive  procedure,  dell'apertura  di  un
procedimento,  con  informazioni  sulla  sua  natura,   l'indicazione
dell'organo giurisdizionale che lo  ha  promosso  e  una  descrizione
generale delle questioni oggetto della controversia; 
  b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilita' di
presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di
ogni decisione amministrativa definitiva, sempre che  i  termini,  la
natura del procedimento e l'interesse pubblico lo permettano; 
  c)  si  assicura  che  le  sue  procedure  si  basino   sulla   sua
legislazione e siano ad essa conformi.