(allegato-art. 12.6)
                            ARTICOLO 12.6 
 
                          Riesame e ricorso 
 
  1. Ciascuna delle Parti istituisce o mantiene istanze  o  procedure
giudiziarie,  quasi-giudiziarie   o   amministrative   al   fine   di
riesaminare e, nei casi in  cui  cio'  sia  giustificato,  correggere
sollecitamente  le  misure  amministrative  relative  alle  questioni
oggetto  del  presente  accordo.  Tali  istanze  sono  imparziali   e
indipendenti dall'ufficio o dall'autorita' preposti  all'applicazione
amministrativa e non hanno  alcun  interesse  sostanziale  nell'esito
della questione. 
  2. Ciascuna delle Parti provvede affinche', presso tali  istanze  o
in tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a: 
  a)  una  ragionevole  possibilita'  di  sostenere  o  difendere  le
rispettive posizioni; 
  b) una decisione fondata sugli  elementi  di  prova  e  sugli  atti
presentati o, se  la  legge  lo  prescrive,  sugli  atti  predisposti
dall'autorita' amministrativa. 
  3. Ciascuna delle Parti provvede, fatta salva  la  possibilita'  di
ricorso o di riesame ulteriore nei  modi  previsti  dalle  rispettive
leggi, che tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorita'
e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure  amministrative
in questione.