ARTICOLO 12.7 Qualita' ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa 1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita' e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni degli effetti della regolamentazione. 2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla sua promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.