(allegato-art. 12.7)
                            ARTICOLO 12.7 
 
Qualita'  ed  efficacia  della  regolamentazione  e  buona   condotta
                           amministrativa 
 
  1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualita'
e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare  mediante  lo
scambio di informazioni e di buone pratiche  relative  ai  rispettivi
processi di riforma della regolamentazione e alle  valutazioni  degli
effetti della regolamentazione. 
  2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa
e  convengono  di  cooperare  alla  sua  promozione,  in  particolare
mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche.