(allegato-art. 12.8)
                            ARTICOLO 12.8 
 
                         Non discriminazione 
 
  Ciascuna delle Parti applica alle  persone  interessate  dell'altra
Parte standard di trasparenza non  meno  favorevoli  di  quelli  piu'
favorevoli tra quelli applicati  alle  proprie  persone  interessate,
alle persone interessate di paesi terzi o a paesi terzi.