ARTICOLO 13.9 Trasparenza Le Parti, nel rispetto delle rispettive legislazioni interne, si impegnano a sviluppare, introdurre e attuare ogni misura diretta a proteggere l'ambiente e le condizioni di lavoro che influisca sui loro scambi commerciali in modo trasparente, dandone debita comunicazione, sottoponendola a una consultazione pubblica e informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni gli attori non statali, compreso il settore privato.