(allegato-art. 13.12)
                           ARTICOLO 13.12 
 
                      Meccanismo istituzionale 
 
  1.   Ciascuna   delle   Parti   designa   nell'ambito   della   sua
amministrazione un ufficio che fungera'  da  punto  di  contatto  con
l'altra Parte ai fini dell'attuazione del presente capo. 
  2.  Il  comitato  per  il  commercio  e  lo  sviluppo  sostenibile,
istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo  1  (Comitati
specializzati), e' composto di alti funzionari delle  amministrazioni
delle Parti. 
  3. Il comitato si riunisce entro  l'anno  che  segue  l'entrata  in
vigore del presente  accordo  e  in  seguito  quando  necessario  per
verificare l'applicazione del presente capo, comprese le attivita' di
cooperazione di cui all'allegato 13. 
  4. Ciascuna delle Parti istituisce uno  o  piu'  gruppi  consultivi
nazionali sullo sviluppo sostenibile (ambiente e lavoro) con  compiti
di consulenza per quanto riguarda l'applicazione del presente capo. 
  5. I gruppi consultivi sono composti di organizzazioni indipendenti
rappresentative  della  societa'  civile,  con   una   partecipazione
equilibrata  delle  organizzazioni  dei  settori  dell'ambiente,  del
lavoro e delle imprese e di altre parti interessate.