ARTICOLO 14.3 Consultazioni 1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata. 2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo che ritiene applicabili. Una copia della richiesta di consultazioni e' trasmessa al comitato per il commercio. 3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale2 , si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta. 5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4. --------- 2 Le merci di carattere stagionale sono quelle le cui importazioni, nel corso di un periodo rappresentativo, non sono distribuite sull'arco dell'intero anno ma sono concentrate in particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.