(allegato-art. 14.3)
                            ARTICOLO 14.3 
 
                            Consultazioni 
 
  1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie  riguardanti
l'interpretazione  e  l'applicazione  delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 14.2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire
a una soluzione concordata. 
  2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia
una richiesta scritta all'altra Parte, indicando la misura contestata
e le disposizioni dell'accordo che  ritiene  applicabili.  Una  copia
della richiesta di consultazioni e'  trasmessa  al  comitato  per  il
commercio. 
  3.  Le  consultazioni  si  tengono  entro   trenta   giorni   dalla
presentazione della richiesta e si svolgono, salvo diversa  decisione
delle Parti, nel territorio della Parte convenuta.  Le  consultazioni
si considerano concluse entro trenta giorni dalla presentazione della
richiesta, a meno che le Parti non decidano di proseguirle. Tutte  le
informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate. 
  4.  Le  consultazioni  su  questioni   urgenti,   comprese   quelle
riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale2 , si  tengono
entro quindici  giorni  dalla  presentazione  della  richiesta  e  si
considerano concluse entro quindici giorni dalla presentazione  della
richiesta. 
  5. Qualora le consultazioni non si tengano entro i termini  di  cui
rispettivamente al paragrafo 3 o 4 oppure si siano concluse senza una
soluzione concordata, la Parte attrice puo' chiedere la  costituzione
di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 14.4. 
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     2  Le  merci  di  carattere  stagionale  sono  quelle   le   cui
importazioni, nel corso  di  un  periodo  rappresentativo,  non  sono
distribuite  sull'arco  dell'intero  anno  ma  sono  concentrate   in
particolari periodi dell'anno in ragione di fattori stagionali.