(allegato-art. 3.6)
                            ARTICOLO 3.6 
 
                   Misure di salvaguardia agricole 
 
  1. Una Parte puo' applicare una misura in forma di  dazio  doganale
piu'  elevato  su  una  merce  agricola  originaria  compresa   nella
rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformita' delle disposizioni
di cui ai paragrafi  da  2  a  8,  se  il  volume  complessivo  delle
importazioni di tali merci in un anno supera  il  livello  di  soglia
indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3. 
  2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non e' superiore alla
piu' bassa tra l'aliquota NPF applicata  prevalente,  l'aliquota  NPF
applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore
del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della  Parte
figurante nell'allegato 3. 
  3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo  1
sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3. 
  4. Le Parti non applicano o mantengono  in  vigore  una  misura  di
salvaguardia   agricola   ai   sensi   del   presente   articolo    e
contemporaneamente, per la stessa merce: 
  a) una misura di salvaguardia  bilaterale  ai  sensi  dell'articolo
3.1; 
  b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994  e  all'accordo
sulle misure di salvaguardia; o 
  c) una misura  di  salvaguardia  speciale  di  cui  all'articolo  5
dell'accordo sull'agricoltura. 
  5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in  modo
trasparente. Entro  60  giorni  dall'istituzione  di  una  misura  di
salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per
iscritto all'altra  Parte  e  fornisce  ogni  informazione  utile  al
riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti  si
consultano circa l'applicazione della misura. 
  6. Le modalita' di applicazione e  il  funzionamento  del  presente
articolo possono essere esaminati dal comitato per  il  commercio  di
merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci). 
  7. Le Parti non applicano o mantengono  in  vigore  una  misura  di
salvaguardia agricola su una merce agricola originaria: 
  a) se il  periodo  indicato  nelle  disposizioni  sulle  misure  di
salvaguardia agricole della rispettiva  tabella  dell'allegato  3  e'
scaduto; o 
  b) se la misura  aumenta  il  dazio  contingentale  per  una  merce
soggetta  a  un  CT  indicato  nell'appendice  2-A-1  della   tabella
dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali). 
  8. Le forniture delle merci in questione che erano in  corso  sulla
base di un contratto stipulato  prima  che  fosse  imposto  il  dazio
addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale  dazio
addizionale, a condizione che possano essere conteggiate  nel  volume
delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo
ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni  di  cui
al paragrafo 1.