ARTICOLO 3.6 Misure di salvaguardia agricole 1. Una Parte puo' applicare una misura in forma di dazio doganale piu' elevato su una merce agricola originaria compresa nella rispettiva tabella dell'allegato 3, in conformita' delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8, se il volume complessivo delle importazioni di tali merci in un anno supera il livello di soglia indicato nella rispettiva tabella dell'allegato 3. 2. L'aliquota del dazio di cui al paragrafo 1 non e' superiore alla piu' bassa tra l'aliquota NPF applicata prevalente, l'aliquota NPF applicata in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo e l'aliquota indicata nella tabella della Parte figurante nell'allegato 3. 3. I dazi che ciascuna delle Parti applica a norma del paragrafo 1 sono fissati secondo la rispettiva tabella dell'allegato 3. 4. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola ai sensi del presente articolo e contemporaneamente, per la stessa merce: a) una misura di salvaguardia bilaterale ai sensi dell'articolo 3.1; b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia; o c) una misura di salvaguardia speciale di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura. 5. Le Parti applicano ogni misura di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dall'istituzione di una misura di salvaguardia agricola, la Parte che applica la misura la notifica per iscritto all'altra Parte e fornisce ogni informazione utile al riguardo. Su richiesta scritta della Parte esportatrice, le Parti si consultano circa l'applicazione della misura. 6. Le modalita' di applicazione e il funzionamento del presente articolo possono essere esaminati dal comitato per il commercio di merci di cui all'articolo 2.16 (Comitato per il commercio di merci). 7. Le Parti non applicano o mantengono in vigore una misura di salvaguardia agricola su una merce agricola originaria: a) se il periodo indicato nelle disposizioni sulle misure di salvaguardia agricole della rispettiva tabella dell'allegato 3 e' scaduto; o b) se la misura aumenta il dazio contingentale per una merce soggetta a un CT indicato nell'appendice 2-A-1 della tabella dell'allegato 2-A (Soppressione dei dazi doganali). 8. Le forniture delle merci in questione che erano in corso sulla base di un contratto stipulato prima che fosse imposto il dazio addizionale di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono esentate da tale dazio addizionale, a condizione che possano essere conteggiate nel volume delle importazioni delle merci in questione durante l'anno successivo ai fini dell'applicazione, in quell'anno, delle disposizioni di cui al paragrafo 1.