(allegato-art. 14.13)
                           ARTICOLO 14.13 
 
                        Soluzione concordata 
 
  Le Parti possono in qualsiasi momento  pervenire  a  una  soluzione
concordata di una controversia cui si applica il presente capo.  Esse
notificano tale soluzione al comitato per il commercio. Alla notifica
della soluzione concordata, la procedura e' chiusa.