(allegato-art. 14.15)
                           ARTICOLO 14.15 
 
                  Informazioni e consulenza tecnica 
 
  Su istanza di una  Parte  o  di  propria  iniziativa,  il  collegio
arbitrale puo' acquisire informazioni da qualunque fonte, comprese le
Parti coinvolte nella controversia, se lo ritiene  opportuno  per  la
procedimento arbitrale. Il collegio arbitrale ha anche il diritto  di
acquisire  il  parere  di  esperti,  se  lo  ritiene  opportuno.   Le
informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate  a  entrambe  le
Parti, che possono  formulare  osservazioni.  Le  persone  fisiche  o
giuridiche interessate delle  Parti  sono  autorizzate  a  presentare
memorie  a  titolo  di  amicus  curiae  al  collegio  arbitrale,   in
conformita' all'allegato 14-B.