(allegato-art. 14.16)
                           ARTICOLO 14.16 
 
                      Norme di interpretazione 
 
  Il  collegio  arbitrale   interpreta   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 14.2 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie
del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella
Convenzione di  Vienna  sul  diritto  dei  trattati.  Se  un  obbligo
derivante dal presente accordo e' identico  a  un  obbligo  derivante
dall'accordo OMC, il  collegio  arbitrale  adotta  un'interpretazione
compatibile  con  le  interpretazioni  pertinenti   stabilite   dalle
decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC. I lodi del  collegio
arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e  gli  obblighi
che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 14.2.