ARTICOLO 3.7 Misure di salvaguardia globali 1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia. 2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia un interesse sostanziale, la Parte che intende adottare misure di salvaguardia comunica immediatamente per iscritto tutte le informazioni pertinenti sull'apertura di un'inchiesta di salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni definitive dell'inchiesta. 3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte abbia un interesse sostanziale se e' uno dei cinque maggiori fornitori delle merci importate durante il piu' recente triennio, in termini di volume o di valore assoluto. 4. Le Parti non applicano contemporaneamente, nei riguardi della stessa merce: a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia. 5. Le Parti non fanno ricorso alle disposizioni del capo 14 (Risoluzione delle controversie) per questioni attinenti alla presente sezione.