(allegato-art. 3.7)
                            ARTICOLO 3.7 
 
                   Misure di salvaguardia globali 
 
  1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi  quali
risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure
di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il
presente  accordo  non   conferisce   diritti   o   impone   obblighi
supplementari alle Parti per quanto riguarda le  misure  adottate  ai
sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure  di
salvaguardia. 
  2. Su richiesta dell'altra Parte, e a condizione che essa abbia  un
interesse sostanziale,  la  Parte  che  intende  adottare  misure  di
salvaguardia  comunica   immediatamente   per   iscritto   tutte   le
informazioni   pertinenti   sull'apertura    di    un'inchiesta    di
salvaguardia, le conclusioni provvisorie e le conclusioni  definitive
dell'inchiesta. 
  3. Ai fini del presente articolo, si considera che una Parte  abbia
un interesse sostanziale se e'  uno  dei  cinque  maggiori  fornitori
delle merci importate durante il piu' recente triennio, in termini di
volume o di valore assoluto. 
  4. Le Parti non applicano contemporaneamente,  nei  riguardi  della
stessa merce: 
  a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui all'articolo 3.1; e 
  b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994  e  all'accordo
sulle misure di salvaguardia. 
  5. Le Parti  non  fanno  ricorso  alle  disposizioni  del  capo  14
(Risoluzione  delle  controversie)  per  questioni   attinenti   alla
presente sezione.