(allegato-art. 15.5)
                            ARTICOLO 15.5 
 
                              Modifiche 
 
  1. Le Parti possono  convenire,  per  iscritto,  di  modificare  il
presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le  Parti  si
sono scambiate notifiche scritte con le  quali  certificano  di  aver
espletato i rispettivi obblighi e adempimenti  di  legge,  alla  data
convenuta dalle Parti. 
  2. In deroga al paragrafo 1, il  comitato  per  il  commercio  puo'
decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e  le
note del presente accordo. Le Parti possono  adottare  la  decisione,
fatta salva l'osservanza dei rispettivi  obblighi  e  adempimenti  di
legge.