ARTICOLO 15.9 Eccezioni relative alla sicurezza Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che: a) imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; b) impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza: i) relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate; ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati; iii) adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o c) impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.