(allegato-art. 15.9)
                            ARTICOLO 15.9 
 
                  Eccezioni relative alla sicurezza 
 
  Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere  interpretata
nel senso che: 
  a) imponga alle Parti di fornire informazioni la  cui  divulgazione
esse  considerino  contraria  ai  propri  interessi   essenziali   di
sicurezza; 
  b) impedisca alle  Parti  di  adottare  i  provvedimenti  che  esse
considerino  necessari  per  la  protezione  dei   propri   interessi
essenziali di sicurezza: 
  i) relativi alla produzione o al commercio  di  armi,  munizioni  o
materiale bellico o alle attivita' economiche svolte  direttamente  o
indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate; 
  ii) relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali  da
cui essi sono derivati; 
  iii) adottati in periodo  di  guerra  o  comunque  di  crisi  nelle
relazioni internazionali; o 
  c) impedisca alle Parti di agire per adempiere  i  propri  obblighi
internazionali per il  mantenimento  della  pace  e  della  sicurezza
internazionali.