(allegato-art. 15.10)
                           ARTICOLO 15.10 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente accordo e'  approvato  dalle  Parti  in  conformita'
delle rispettive procedure. 
  2. Il presente accordo entra in vigore sessanta giorni dopo che  le
Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di
aver espletato i rispettivi obblighi e  adempimenti  di  legge  o  in
altra data convenuta dalle Parti. 
  3. In deroga ai paragrafi 2 e 5, le Parti applicano  il  protocollo
sulla cooperazione culturale a partire dal  primo  giorno  del  terzo
mese seguente la data in cui la Corea ha depositato il suo  strumento
di ratifica della convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione
della diversita' delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20
ottobre 2005 (di seguito "convenzione UNESCO") presso il segretariato
dell'UNESCO a Parigi, a meno che la Corea  abbia  depositato  il  suo
strumento di ratifica della convenzione UNESCO prima dello scambio di
notifiche di cui ai paragrafi 2 o 5. 
  4. Le notifiche sono inviate al segretario generale  del  Consiglio
dell'Unione  europea  e  al  ministero  degli  affari  esteri  e  del
commercio della Corea, o al suo successore. 
  5. a) Il presente accordo e' provvisoriamente applicato  a  partire
dal primo giorno del mese seguente la data in cui la Parte  UE  e  la
Corea si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle
rispettive pertinenti procedure. 
  b) Se una Parte non e' in grado di applicare provvisoriamente certe
disposizioni  del  presente  accordo,  ne   informa   l'altra   Parte
precisando di quali disposizioni si tratta. In  deroga  alla  lettera
a), a condizione che l'altra  Parte  abbia  espletato  le  necessarie
procedure e non sollevi obiezioni all'applicazione provvisoria  entro
dieci  giorni  dalla  notifica   dell'impossibilita'   di   applicare
provvisoriamente certe disposizioni,  le  disposizioni  del  presente
accordo che non sono oggetto  della  notifica  sono  provvisoriamente
applicate il primo giorno del mese seguente la notifica. 
  c)  Una  Parte  puo'  porre  termine  all'applicazione  provvisoria
dandone comunicazione scritta all'altra Parte e con effetto il  primo
giorno del mese seguente la notifica. 
  d) Se il presente accordo o talune sue disposizioni sono  applicati
provvisoriamente, per "entrata in vigore  del  presente  accordo"  si
intende la data dell'applicazione provvisoria.