ARTICOLO 15.12 Adempimento degli obblighi 1. Le Parti adottano ogni provvedimento di natura generale o specifica necessario per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per raggiungere gli obiettivi in esso fissati. 2. Le Parti possono immediatamente adottare i provvedimenti appropriati in conformita' del diritto internazionale in caso di denuncia del presente accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale.