(allegato-art. 15.12)
                           ARTICOLO 15.12 
 
                     Adempimento degli obblighi 
 
  1. Le Parti  adottano  ogni  provvedimento  di  natura  generale  o
specifica necessario per adempiere gli obblighi  loro  incombenti  in
forza del  presente  accordo  e  si  adoperano  per  raggiungere  gli
obiettivi in esso fissati. 
  2.  Le  Parti  possono  immediatamente  adottare  i   provvedimenti
appropriati in conformita' del  diritto  internazionale  in  caso  di
denuncia del presente accordo non sancita dalle  norme  generali  del
diritto internazionale.