(allegato-art. 3.8)
                            ARTICOLO 3.8 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1.  Salvo  diversa  disposizione  del  presente  capo,   le   Parti
mantengono i loro diritti e i loro obblighi  derivanti  dall'articolo
VI del GATT 1994, dall'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del
GATT 1994, contenuto nell'allegato 1A  all'accordo  OMC  (di  seguito
"l'accordo antidumping") e dall'accordo  sulle  sovvenzioni  e  sulle
misure compensative contenuto nell'allegato 1A dell'accordo  OMC  (di
seguito "l'accordo SMC"). 
  2. Le Parti convengono che i dazi antidumping e i dazi compensativi
devono essere utilizzati  in  piena  conformita'  con  le  pertinenti
disposizioni  dell'OMC  ed  essere  basati  su  un  sistema  equo   e
trasparente per quanto riguarda i  procedimenti  che  interessano  le
merci  originarie  dell'altra  Parte.  A  questo   scopo   le   Parti
provvedono, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie e
in  ogni  caso  prima  della  decisione  definitiva,   a   comunicare
integralmente  ed  esplicitamente  tutti   i   fatti   e   tutte   le
considerazioni essenziali che  sono  alla  base  della  decisione  di
applicare  le  misure,  fatti  salvi  l'articolo   6.5   dell'accordo
antidumping e l'articolo 12.4 dell'accordo SMC. Le comunicazioni sono
fatte per iscritto  e  le  parti  interessate  dispongono  del  tempo
sufficiente per formulare le loro osservazioni. 
  3. Affinche' le  inchieste  sui  dazi  antidumping  o  compensativi
possano essere effettuate con la massima efficienza, e in particolare
tenendo conto dell'adeguato diritto di  difesa,  le  Parti  accettano
l'uso della lingua inglese per i documenti presentati nell'ambito  di
tali inchieste. Quanto disposto nel presente paragrafo  non  preclude
alla Corea il diritto di chiedere un chiarimento  scritto  in  lingua
coreana se: 
  a) il significato dei documenti presentati non e' considerato dalle
autorita' coreane sufficientemente chiaro ai fini dell'inchiesta  sui
dazi antidumping o compensativi; e 
  b) la richiesta e' strettamente limitata  alla  parte  che  non  e'
sufficientemente chiara ai fini dell'inchiesta sui dazi antidumping o
compensativi. 
  4. Purche' lo svolgimento dell'inchiesta  non  ne  sia  inutilmente
ritardato, alle parti interessate e' data la possibilita'  di  essere
sentite e di esprimere il  loro  punto  di  vista  nel  quadro  delle
inchieste sui dazi antidumping o compensativi.