ARTICOLO 3.9 Notifica 1. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e al piu' tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 2. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una domanda debitamente documentata di istituzione di un dazio compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda e propone all'altra Parte una riunione di consultazione con le sue autorita' competenti sulla domanda.