(allegato-art. 3.9)
                            ARTICOLO 3.9 
 
 
                              Notifica 
 
  1. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una
domanda  debitamente  documentata  di   istituzione   di   un   dazio
antidumping riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte,  e
al piu' tardi 15 giorni prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte
notifica per iscritto all'altra Parte il ricevimento della domanda. 
  2. Dopo che le autorita' competenti di una Parte hanno ricevuto una
domanda  debitamente  documentata  di   istituzione   di   un   dazio
compensativo riguardante importazioni provenienti dall'altra Parte, e
prima dell'apertura di un'inchiesta, la Parte notifica  per  iscritto
all'altra Parte il ricevimento  della  domanda  e  propone  all'altra
Parte una riunione di consultazione con le sue  autorita'  competenti
sulla domanda.