ARTICOLO 3.16 Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale" 1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale. 2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti: a) migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale; b) controllare l'attuazione del presente capo; c) migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti competenti in materia di difesa commerciale; d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia; e) costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui: i) le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC; ii) le pratiche delle autorita' competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica; f) cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare. 3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.