(allegato-art. 3.16)
                            ARTICOLO 3.16 
 
  Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale" 
 
  1.  Il  gruppo  di  lavoro  "Cooperazione  in  materia  di   difesa
commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo
1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la  cooperazione  in
materia di difesa commerciale. 
  2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti: 
  a) migliorare la conoscenza  e  la  comprensione  reciproche  delle
leggi, delle politiche e delle  prassi  delle  Parti  in  materia  di
difesa commerciale; 
  b) controllare l'attuazione del presente capo; 
  c)  migliorare  la  cooperazione  tra  le  autorita'  delle   Parti
competenti in materia di difesa commerciale; 
  d) costituire per le Parti una sede per lo scambio di  informazioni
su questioni concernenti le  misure  antidumping,  antisovvenzioni  e
compensative e le misure di salvaguardia; 
  e) costituire per  le  Parti  una  sede  di  discussione  di  altre
questioni di comune interesse, tra cui: 
  i) le questioni internazionali in materia  di  difesa  commerciale,
comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di  Doha
dell'OMC; 
  ii) le  pratiche  delle  autorita'  competenti  delle  Parti  nelle
inchieste sui dazi antidumping e compensativi,  come  il  ricorso  ai
"dati disponibili" e le procedure di verifica; 
  f) cooperare  su  ogni  altra  questione  per  la  quale  le  Parti
considerino necessario cooperare. 
  3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno;  se
necessario, riunioni  supplementari  possono  essere  organizzate  su
richiesta di una delle Parti.