(allegato-art. 4.2)
                            ARTICOLO 4.2 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente capo si  applica  all'elaborazione,  all'adozione  e
all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle
procedure   di   valutazione   della   conformita',   come   definiti
nell'accordo  TBT,  che  possono  avere  un'incidenza  sugli   scambi
commerciali di merci tra le Parti. 
  2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica: 
  a) alle  specificazioni  tecniche  predisposte  da  amministrazioni
pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo; o 
  b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite  nell'allegato  A
dell'accordo   sull'applicazione    delle    misure    sanitarie    e
fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito
"l'accordo SPS"). 
  3.  Ai  fini  del  presente  capo  si  applicano   le   definizioni
dell'allegato 1 dell'accordo TBT.