ARTICOLO 4.2 Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita', come definiti nell'accordo TBT, che possono avere un'incidenza sugli scambi commerciali di merci tra le Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il presente capo non si applica: a) alle specificazioni tecniche predisposte da amministrazioni pubbliche per le loro necessita' di produzione e di consumo; o b) alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A all'accordo OMC (di seguito "l'accordo SPS"). 3. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT.