(allegato-art. 4.3)
                            ARTICOLO 4.3 
 
                         Cooperazione comune 
 
  1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle  norme,
delle regolamentazioni tecniche  e  delle  procedure  di  valutazione
della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei
rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A
questo scopo,  esse  possono  instaurare  dialoghi  su  questioni  di
regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 
  2. Nel quadro della  loro  cooperazione  bilaterale,  le  Parti  si
adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative  volte
a facilitare gli scambi  commerciali,  che  possono  consistere,  tra
l'altro: 
  a) nel rafforzare la cooperazione in  materia  di  regolamentazione
mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e
la cooperazione scientifica  e  tecnica  al  fine  di  migliorare  la
qualita' e il livello  delle  loro  regolamentazioni  tecniche  e  di
utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti; 
  b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le
norme e le procedure di valutazione della conformita'; 
  c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio  nel  caso
in  cui  non  esistano  norme  internazionali,  nell'evitare  inutili
divergenze di approccio alle regolamentazioni  e  alle  procedure  di
valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o
uniformare le prescrizioni tecniche; e 
  d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale  tra
i rispettivi organismi pubblici  o  privati,  competenti  per  quanto
riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione  e
l'accreditamento. 
  3. Su richiesta, una Parte prende nella  dovuta  considerazione  le
proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte  in  relazione  al
presente capo.