ARTICOLO 4.3 Cooperazione comune 1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro: a) nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualita' e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti; b) nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita'; c) se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e d) nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento. 3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.