(allegato-art. 4.4)
                            ARTICOLO 4.4 
 
                      Regolamentazioni tecniche 
 
  1. Le Parti convengono di fare per quanto possibile uso delle buone
pratiche  di   regolamentazione   previste   nell'accordo   TBT.   In
particolare, le Parti convengono: 
  a) di adempiere i loro obblighi in fatto di trasparenza, secondo le
disposizioni dell'accordo TBT; 
  b) di utilizzare le norme internazionali pertinenti come  base  per
le regolamentazioni tecniche e  le  procedure  di  valutazione  della
conformita', tranne nei casi in cui tali norme  internazionali  siano
un mezzo  inefficace  o  inappropriato  per  il  conseguimento  degli
obiettivi legittimi perseguiti, e, qualora  le  norme  internazionali
non siano state utilizzate come base, di spiegare all'altra Parte,  a
sua richiesta,  le  ragioni  per  le  quali  tali  norme  sono  state
giudicate  inappropriate  o  inefficaci  in  relazione   allo   scopo
perseguito; 
  c)  quando  una  Parte  ha  adottato  o  propone  di  adottare  una
regolamentazione  tecnica,  di  fornire  all'altra   Parte,   a   sua
richiesta, le informazioni disponibili  riguardanti  l'obiettivo,  la
base giuridica e la motivazione della regolamentazione tecnica; 
  d) di istituire  meccanismi  che  consentano  di  fornire  migliori
informazioni sulle regolamentazioni tecniche (anche mediante un  sito
web  pubblico)  agli  operatori  economici   dell'altra   Parte,   in
particolare di fornire senza indebito ritardo all'altra  Parte  o  ai
suoi operatori economici, a loro richiesta, informazioni  scritte  e,
se opportune e disponibili, istruzioni scritte  su  come  conformarsi
alle loro regolamentazioni tecniche; 
  e) di prendere in adeguata considerazione  le  opinioni  dell'altra
Parte  se  una  parte   del   processo   di   elaborazione   di   una
regolamentazione tecnica e' oggetto di una consultazione pubblica,  e
di rispondere  per  iscritto,  a  sua  richiesta,  alle  osservazioni
formulate dall'altra Parte; 
  f) nel caso di notifiche effettuate  in  applicazione  dell'accordo
TBT, di concedere all'altra Parte un  periodo  di  almeno  60  giorni
dalla  notificazione  per  formulare   osservazioni   scritte   sulla
proposta; 
  g)  di  lasciare  un  intervallo  di  tempo  sufficiente   tra   la
pubblicazione delle regolamentazioni tecniche e la  loro  entrata  in
vigore affinche' gli operatori  economici  dell'altra  Parte  possano
conformarvisi, tranne  nei  casi  in  cui  insorgano  o  rischino  di
insorgere  problemi  urgenti  di   sicurezza,   sanita',   protezione
dell'ambiente o sicurezza nazionale, e,  se  possibile,  di  prendere
nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di prorogare  il
termine concesso per formulare osservazioni. 
  2.  Ciascuna  delle  Parti  si  adopera  affinche'  gli   operatori
economici e le altre persone  interessate  dell'altra  Parte  possano
partecipare  alle  consultazione  pubbliche   ufficiali   riguardanti
l'elaborazione delle regolamentazioni tecniche, a condizioni non meno
favorevoli di quelle  concesse  alle  proprie  persone  giuridiche  o
fisiche. 
  3.   Ciascuna   delle   Parti   si   adopera   per   applicare   le
regolamentazioni tecniche in modo uniforme e  coerente  su  tutto  il
proprio territorio. Se la Corea informa la Parte UE di un problema di
natura commerciale conseguente  a  modifiche  della  legislazione  di
Stati  membri  dell'Unione  europea  che  la  Corea   considera   non
compatibili con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Parte UE fa tutto quanto e' in suo  potere  per  trovare  una  rapida
soluzione del problema.