(allegato-art. 4.5)
                            ARTICOLO 4.5 
 
                                Norme 
 
  1. Le Parti  confermano  il  loro  impegno,  secondo  gli  obblighi
previsti  dall'articolo  4.1  dell'accordo  TBT,  a  far  si'  che  i
rispettivi enti di normazione accettino e  rispettino  il  codice  di
buona prassi per l'elaborazione  e  l'adozione  di  norme,  figurante
nell'allegato 3 all'accordo TBT, e rispettano  i  principi  enunciati
nelle Decisioni  e  raccomandazioni  adottate  dal  Comitato  dal  1°
gennaio 1995, G/TBT/1/rev.8, 23 maggio 2002,  Sezione  IX  (Decisione
del comitato sui  principi  per  l'elaborazione  di  norme,  guide  e
raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli  2  e  5  e
all'allegato 3 dell'accordo) pubblicate dal Comitato dell'OMC per gli
ostacoli tecnici al commercio. 
  2. Le Parti si impegnano a scambiare informazioni: 
  a)   sull'uso   che   fanno   delle   norme   in   relazione   alle
regolamentazioni tecniche; 
  b) sui rispettivi  processi  di  normazione  e  la  misura  in  cui
utilizzano  le  norme  internazionali  come  base  delle  loro  norme
nazionali e regionali; e 
  c) sugli accordi di cooperazione messi in atto  da  ciascuna  delle
Parti in  materia  di  normazione,  per  esempio  informazioni  sulle
questioni di normazione negli accordi di libero scambio con terzi.