ARTICOLO 4.6 Valutazione della conformita' e accreditamento 1. Le Parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per facilitare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte, tra cui: a) accordi sull'accettazione reciproca dei risultati delle procedure di valutazione della conformita' relative a regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra Parte; b) procedure di accreditamento di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte; c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio dell'altra Parte; d) il riconoscimento, ad opera di una Parte, dei risultati di procedure di valutazione della conformita' espletate nel territorio dell'altra Parte; e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita' situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e f) l'accettazione dalla Parte importatrice della dichiarazione di conformita' di un fornitore. 2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni, le Parti si impegnano a: a) intensificare gli scambi di informazioni su questi e simili meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei risultati delle valutazioni della conformita'; b) scambiare informazioni sulle procedure di valutazione della conformita', in particolare sui criteri utilizzati per scegliere idonee procedure di valutazione della conformita' per prodotti specifici; c) scambiare informazioni sulla politica di accreditamento e considerare in che modo utilizzare al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli organismi di accreditamento delle Parti, per esempio mediante i meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation e dell'International Accreditation Forum; e, d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere procedure di valutazione della conformita' piu' rigorose del necessario. 3. I principi e le procedure stabiliti per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di regolamentazioni tecniche a norma dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio e di assicurare la trasparenza e la non discriminazione si applicano anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.