(allegato-art. 4.6)
                            ARTICOLO 4.6 
 
           Valutazione della conformita' e accreditamento 
 
  1. Le  Parti  riconoscono  che  esistono  numerosi  meccanismi  per
facilitare  l'accettazione   dei   risultati   delle   procedure   di
valutazione della conformita'  espletate  nel  territorio  dell'altra
Parte, tra cui: 
  a)  accordi  sull'accettazione  reciproca   dei   risultati   delle
procedure   di   valutazione    della    conformita'    relative    a
regolamentazioni tecniche specifiche, espletate da organismi  situati
nel territorio dell'altra Parte; 
  b) procedure di accreditamento di organismi  di  valutazione  della
conformita' situati nel territorio dell'altra Parte; 
  c) la designazione, da parte dei pubblici poteri, di  organismi  di
valutazione  della  conformita'  situati  nel  territorio  dell'altra
Parte; 
  d) il riconoscimento, ad opera  di  una  Parte,  dei  risultati  di
procedure di valutazione della conformita' espletate  nel  territorio
dell'altra Parte; 
  e) accordi volontari tra organismi di valutazione della conformita'
situati nel territorio di ciascuna delle Parti; e 
  f) l'accettazione dalla Parte importatrice della  dichiarazione  di
conformita' di un fornitore. 
  2. Tenuto conto in particolare di queste considerazioni,  le  Parti
si impegnano a: 
  a) intensificare gli scambi di  informazioni  su  questi  e  simili
meccanismi al fine di facilitare l'accettazione dei  risultati  delle
valutazioni della conformita'; 
  b) scambiare informazioni  sulle  procedure  di  valutazione  della
conformita', in particolare  sui  criteri  utilizzati  per  scegliere
idonee  procedure  di  valutazione  della  conformita'  per  prodotti
specifici; 
  c)  scambiare  informazioni  sulla  politica  di  accreditamento  e
considerare in che modo utilizzare al meglio le norme  internazionali
per l'accreditamento e gli accordi internazionali che coinvolgono gli
organismi di accreditamento  delle  Parti,  per  esempio  mediante  i
meccanismi dell'International Laboratory Accreditation Cooperation  e
dell'International Accreditation Forum; e, 
  d) conformemente all'articolo 5.1.2 dell'accordo TBT, a non esigere
procedure  di  valutazione  della  conformita'  piu'   rigorose   del
necessario. 
  3.  I  principi  e  le  procedure  stabiliti  per  quanto  riguarda
l'elaborazione e l'adozione  di  regolamentazioni  tecniche  a  norma
dell'articolo 4.4 al fine di evitare inutili ostacoli al commercio  e
di assicurare la trasparenza e la non  discriminazione  si  applicano
anche alle procedure obbligatorie di valutazione della conformita'.