(allegato-art. 4.8)
                            ARTICOLO 4.8 
 
               Oneri della valutazione di conformita' 
 
  Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo  5.2.5
dell'accordo TBT, di  assicurare  che  gli  oneri  della  valutazione
obbligatoria della conformita' dei prodotti importati siano  equi  in
relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformita'  di
prodotti simili di origine nazionale od  originari  di  altri  paesi,
tenendo conto dei costi di comunicazione,  trasporto  e  degli  altri
costi  risultanti  dalla  diversa  ubicazione  degli   impianti   del
richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita',  e  si
impegnano  ad  applicare  questo  principio  nei  campi  oggetto  del
presente capo.