ARTICOLO 4.8 Oneri della valutazione di conformita' Le Parti riaffermano il loro obbligo, previsto dall'articolo 5.2.5 dell'accordo TBT, di assicurare che gli oneri della valutazione obbligatoria della conformita' dei prodotti importati siano equi in relazione agli oneri imposti per la valutazione della conformita' di prodotti simili di origine nazionale od originari di altri paesi, tenendo conto dei costi di comunicazione, trasporto e degli altri costi risultanti dalla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformita', e si impegnano ad applicare questo principio nei campi oggetto del presente capo.