(allegato-art. 5.1)
                            ARTICOLO 5.1 
 
                              Obiettivo 
 
  1. Il presente capo ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti
negativi  sul  commercio  delle  misure  sanitarie  e  fitosanitarie,
tutelando in pari tempo la vita e la salute degli esseri umani, degli
animali e delle piante nel territorio delle Parti. 
  2. Il presente capo mira altresi' a rafforzare la cooperazione  tra
le Parti sulle questioni del benessere degli animali,  tenendo  conto
di diversi fattori, come le condizioni del settore  zootecnico  delle
Parti.