(allegato-art. 5.7)
                            ARTICOLO 5.7 
 
                    Requisiti per l'importazione 
 
  1.  I  requisiti  generali  per  l'importazione  di  una  Parte  si
applicano all'intero territorio dell'altra Parte. 
  2. Requisiti specifici  supplementari  per  l'importazione  possono
essere imposti alla Parte esportatrice o a parti di essa in  funzione
dello status zoosanitario o fitosanitario della Parte esportatrice  o
di parti di essa determinato  dalla  Parte  importatrice  sulla  base
delle linee guida e delle norme dell'accordo SPS,  della  commissione
del Codex Alimentarius, dell'Organizzazione mondiale  per  la  salute
animale (di seguito "UIE") e della convenzione internazionale per  la
protezione delle piante (di seguito "IPPC").