(allegato-art. 5.10)
                            ARTICOLO 5.10 
 
          Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 
 
  1. Il comitato per le misure sanitarie e  fitosanitarie,  istituito
in   applicazione   dell'articolo   15.2,   paragrafo   1   (Comitati
specializzati), puo': 
  a) definire le procedure o le modalita' necessarie per  mettere  in
atto il presente capo; 
  b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo; 
  c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita'
destinate  a  instaurare  rapporti  di  fiducia  reciproca   di   cui
all'articolo 5.8, paragrafo 3; 
  d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti  per  i
prodotti di origine animale e, se del caso, dei  siti  di  produzione
per i prodotti di origine vegetale; e 
  e)  costituire  una  sede  di  discussione   dei   problemi   posti
dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al  fine
di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In  questi
casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di  una  Parte,
per procedere alle consultazioni. 
  2. Il comitato e' composto  di  rappresentanti  delle  Parti  e  si
riunisce una  volta  all'anno  alla  data  e  nella  sede  convenute.
L'ordine del giorno e'  stabilito  prima  delle  riunioni.  Le  Parti
esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.