ARTICOLO 5.10 Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie 1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), puo': a) definire le procedure o le modalita' necessarie per mettere in atto il presente capo; b) monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo; c) confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita' destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3; d) definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e e) costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni. 2. Il comitato e' composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno e' stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.