(allegato-art. 6.3)
                            ARTICOLO 6.3 
 
                   Procedura doganale semplificata 
 
  Le Parti si adoperano per applicare procedure  di  importazione  ed
esportazione semplificate per gli operatori economici  e  commerciali
che rispondono a determinati criteri  stabiliti  da  una  Parte,  che
permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento piu' rapidi
delle merci, tra cui la presentazione e  il  trattamento  elettronici
anticipati  delle  informazioni  prima   dell'arrivo   fisico   delle
spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e  la  facilitazione
degli  scambi  commerciali   per   quanto   riguarda,   ad   esempio,
dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.