ARTICOLO 6.3 Procedura doganale semplificata Le Parti si adoperano per applicare procedure di importazione ed esportazione semplificate per gli operatori economici e commerciali che rispondono a determinati criteri stabiliti da una Parte, che permettano in particolare uno svincolo e uno sdoganamento piu' rapidi delle merci, tra cui la presentazione e il trattamento elettronici anticipati delle informazioni prima dell'arrivo fisico delle spedizioni, la riduzione delle ispezioni fisiche e la facilitazione degli scambi commerciali per quanto riguarda, ad esempio, dichiarazioni semplificate con un minimo di documentazione.