(allegato-art. 6.4)
                            ARTICOLO 6.4 
 
                        Gestione del rischio 
 
  Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del  rischio,  per
quanto  possibile  in  forma  elettronica,   per   l'analisi   e   la
determinazione del rischio, che  permettano  alle  proprie  autorita'
doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle merci ad alto
rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la  circolazione  delle
merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per  le  proprie
procedure di gestione del rischio, sulla  convenzione  internazionale
per  la  semplificazione  e  l'armonizzazione  dei  regimi  doganali,
versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di  Kyoto")  e
sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.